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    Cos'è REACH SVHC PER INCHIOSTRO MISCELA OFFSET?

    Data di rilascio: 2019-03-06

    Qualunque sia la borsa regalo, la scatola regalo, la carta da regalo, l'etichetta regalo o il biglietto di auguri, ecc., dovremmo conoscere la norma SVHC per l'inchiostro OFFSET se è necessario stampare, controlliamo insieme le osservazioni come di seguito:

    1. L'analisi chimica delle sostanze SVHC specificate viene eseguita mediante tecniche analitiche attualmente disponibili rispetto ai seguenti documenti correlati alle sostanze SVHC pubblicati dall'ECHA: http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table

    Questi elenchi sono in fase di valutazione da parte dell'ECHA e potrebbero essere soggetti a modifiche in futuro.

    2. Riguardo all'articolo/agli articoli:

    In conformità al regolamento (CE) n. 1907/2006, qualsiasi produttore o importatore di articoli dell'UE deve notificare all'ECHA, in conformità al paragrafo 4 dell'articolo 7, se una sostanza soddisfa i criteri di cui all'articolo 57 ed è identificata in conformità all'articolo 59(1) del regolamento, se (a) la sostanza nell'elenco delle sostanze candidate è presente in tali articoli in quantità totali superiori a una tonnellata per produttore o importatore all'anno; e (b) la sostanza nell'elenco delle sostanze candidate è presente in tali articoli in una concentrazione superiore a 0,1% peso/peso (p/p).

    L'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1907/2006 richiede che il fornitore di un articolo contenente una sostanza che soddisfa i criteri di cui all'articolo 57 e identificata conformemente all'articolo 59(1) in una concentrazione superiore a 0,1% peso/peso (p/p) fornisca al destinatario dell'articolo informazioni sufficienti, a disposizione del fornitore, per consentire un uso sicuro dell'articolo, tra cui, come minimo, il nome di tale sostanza nell'elenco delle sostanze candidate.

    SGS adotta la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea sulla definizione di un articolo ai sensi del REACH, salvo diversa indicazione. Una spiegazione dettagliata è disponibile al seguente link:

    http://www.sgs.com/-/media/global/documents/technical-documents/technical-bulletins/sgs-crs- dichiarazione-di-posizione-su-svhc-in-articoli-a4-it-16-06.pdf?la=it

    3. Per quanto riguarda il/i materiale/i:

    I risultati dei test in questo rapporto si basano sul campione testato. Questo rapporto si riferisce al risultato del test del campione testato presentato come materiale(i) omogeneo(i). Nel caso in cui tale materiale venga utilizzato per comporre un articolo, i risultati indicati in questo rapporto potrebbero non rappresentare la concentrazione SVHC in tale articolo. Se questo rapporto si riferisce al risultato del test del gruppo di materiali compositi in proporzione di peso uguale, il materiale in ciascun gruppo di test composito potrebbe provenire da più di un articolo.

    Se il campione è una sostanza o una miscela e viene esportato direttamente nell'UE, il cliente ha l'obbligo di rispettare l'obbligo di comunicazione della catena di fornitura ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1907/2006 e le condizioni di autorizzazione della sostanza estremamente preoccupante incluse nell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006.

    4. Per quanto riguarda la sostanza e la preparazione:

    Se viene rilevata una SVHC superiore a 0,1% (p/p) e/o al limite di concentrazione specifico stabilito nei regolamenti (CE) n. 1272/2008 e n. 790/2009, si suggerisce al cliente di preparare una scheda di dati di sicurezza (SDS) per la SVHC per ottemperare all'obbligo di comunicazione della catena di fornitura ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006, in cui:

    • una sostanza classificata come pericolosa ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP).
      • una miscela classificata come pericolosa ai sensi della direttiva sui preparati pericolosi 1999/45/CE o classificata come pericolosa ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP), quando le loro concentrazioni sono uguali o superiori a quelle definite nell'articolo 3(3) della direttiva 1999/45/CE o ai valori inferiori indicati nella parte 3 dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008; oppure
      • una miscela non è classificata come pericolosa ai sensi della direttiva 1999/45/CE, ma contiene:
    • una sostanza che presenta pericoli per la salute umana o per l'ambiente in una concentrazione individuale pari o superiore a 1 % in peso per miscele solide o liquide (vale a dire miscele non gassose) o pari o superiore a 0,2 % in volume per miscele gassose; oppure
    • una sostanza che è PBT o vPvB in una concentrazione individuale ≥ 0,1 % in peso per miscele solide o liquide (vale a dire miscele non gassose); o
    • una sostanza presente nell'elenco delle sostanze candidate SVHC (per ragioni diverse da quelle sopra elencate), in una concentrazione individuale ≥ 0,1 % in peso per miscele non gassose; o
    • una sostanza per la quale esistono limiti di esposizione sul posto di lavoro a livello europeo.
    • Se viene rilevata una SVHC oltre il limite di segnalazione, si consiglia al cliente di identificare il componente che contiene la SVHC e la concentrazione esatta della SVHC richiedendo un'ulteriore analisi quantitativa al laboratorio.

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